Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE
Il Direttore del Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE, in qualità di Committente
ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa dell’Università degli Studi di Siena, emanato con
D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in esecuzione della delibera adottata
dal Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE, nel
Consiglio di Dipartimento del 20/02/2008, rende noto che è Sua
intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Dipartimento BIOLOGIA MOLECOLARE
per la realizzazione della seguente attività di Progetto o fase di esso
"ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA DI CARATTERE GIURIDICO NELL'AMBITO DEL
DIRITTO NELLE BIOTECNOLOGIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DIVERSE
PROBLEMATICHE BREVETTUALI LEGATE ALLE INNOVAZIONI BIOTECNOLOGICHE SI A A
LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE ".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Progetto", allegato
al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: LAUREA IN GIURISPRUDENZA ed il possesso di
laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di
laurea (vecchio ordinamento).
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione
viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere coordinate con il
committente, attraverso il Responsabile del progetto sig.ra/sig. PROF.
M. R. OGGIONI delegata/o dal Committente, per garantire
il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del
contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione
stipulato ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta attività,
inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli
obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 5
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 8.000,00 , a lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. Oltre alla
somma sopra indicata, il committente si farà carico di un importo pari ad
euro 200,00, corrispondente al 2,5% del compenso sopra indicato, destinato
all’accensione da parte del Committente stesso, e su espressa delega del
collaboratore stesso, di una polizza assicurativa e/o mutualistica a
carattere risarcitorio con la compagnia individuata dall’Università stessa, da
liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta stipula della
polizza stessa, così come previsto dall’art. 11 del Protocollo di Ateneo in
materia di collaborazioni coordinate e continuative (rintracciabile alla pagina
web: http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/normative/INCAR_INDIVIDUALI/CoCoCo/ProtCoCoCo.pdf)
.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
MOLECOLARE ), allegando il proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga
utile in riferimento alla professionalità necessaria per l’adempimento della
collaborazione.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
BIOLOGIA MOLECOLARE entro e non oltre il giorno 18/03/2008
(2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
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(1) Alternativamente, in considerazione della
particolare natura dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può
essere prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell’attività
svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una
indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo
convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel
contratto stesso.